L'Associazione
è un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario e democratico
la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa
non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e
solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi.
L'Associazione
direttamente e/o attraverso la sua organizzazione persegue le seguenti
finalità:
a) sviluppare e promuovere attività artistiche e sportive;
b) gestire
impianti, propri o di terzi, adibite a palestre, campi e strutture sportive di
vario genere;
c) organizzare attività
finalizzate alla piena espressione dei più diversi linguaggi del corpo, anche
in forma artistica;
d) organizzare e partecipare a
manifestazioni, gare e concorsi a carattere divulgativo e/o agonistico;
e) indire corsi di avviamento,
attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per
operatori sportivi;
f) attivare rapporti e
sottoscrivere convezioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed
annesse aree di verde pubblico attrezzate, nonché collaborare allo svolgimento
di manifestazioni e iniziative artistiche e sportive;
g) sostenere e collaborare con
enti e privati aventi obiettivi e scopi che collimino con quelli
dell'associazione;
h) richiedere ed accettare
finanziamenti e contributi ed, in generale, compiere tutti gli opportuni
adempimenti per ottenere agevolazioni da Enti pubblici;
i) esercitare in via meramente
marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per
autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e
fiscali vigenti;
l) allestire e gestire bar e
punti di ristoro collegati ai propri impianti ed in occasione di manifestazioni
sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
m) promuovere e costituire
Associazione sportive associate a cui demandare, nelle forme previste dal
presente statuto, la gestione delle singole discipline sportive nelle quali
l'associazione è impegnata.
Inoltre l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli
scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che
indiretta.
Inoltre l'associazione può
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti
ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.
L'associazione può svolgere la
propria attività attraverso filiali operative dislocate su tutto il territorio
nazionale e all'estero.
Soci
Art.3- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci
dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e
che si impegnano a realizzarli.
Art.4- Potranno divenire soci tutti coloro che ne facciano
richiesta senza distinzione di sesso, età, religione, nazionalità o altro.
Gli interessati dovranno
presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta su appositi modelli.
L'acquisizione della qualità di
socio è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo ed è formalizzata con il rilascio della tessera.
La domanda di ammissione
presentata dal minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria
potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per
tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
E', comunque, esclusa, la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art.6- La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le
attività dell'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il
proprio voto, se maggiore di età, nelle sedi deputate, anche in ordine
all'approvazione e modifiche nelle norme dello Statuto e di eventuali
regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. Ogni socio ha
diritto ad un voto.
Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
I soci sono tenuti
all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali.
Art.7- I soci sono obbligati a versare un contributo associativo
annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere
determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo. Il contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
E' facoltà del Consiglio
Direttivo fissare quote aggiuntive per taluni "servizi a domanda" riservati ai
soli soci che ne facciano richiesta.
Recesso ed esclusione
Art.8- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per
causa di morte.
Art.9- L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del socio:
a) che
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
dell'Associazione;
b) che
si renda moroso nel versamento del contributo associativo;
c) che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danno, anche
morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel
libro soci.
Art.10- I soci recedenti od esclusi non hanno diritto al rimborso
del contributo associativo annuale versato.
Capitale ed esercizio sociale
Art.11- Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai
contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che
pervenissero all'associazione per un migliore conseguimento degli scopi
sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune
tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.12- L'esercizio sociale va dal 1 Ottobre al 30 settembre di
ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio
Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare
all'Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dalla stessa
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Organi dell'Associazione
Art.13- Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea
dei soci;
b) Il
Consiglio Direttivo;
c) Il
Collegio dei Revisori dei Conti, solo se previsto da una deliberazione
assembleare.
Art. 14- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione, a cura
del Presidente del Consiglio Direttivo, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi
nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza,
contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e
della seconda convocazione.
Art.15- L'assemblea ordinaria:
a) approva
il rendiconto economico-finanziario;
b) procede
alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera
su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati
alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
d) approva
gli eventuali regolamenti.
Essa ha
luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, allorquando il
Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta – con
indicazione delle materie da trattare – dal Collegio dei revisori dei Conti o
da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve
essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. Le delibere
assembleari, tra cui quelle relative all'approvazione del rendiconto, vanno
pubblicizzate tramite affissione del verbale di approvazione presso i locali
della sede sociali entro otto giorni dalla data dell'assemblea e per un periodo
non inferiore a sette giorni.
Art.16- L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando
si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo
scioglimento dell'Associazione con nomina dei liquidatori.
Art 17- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione,
l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nell'assemblea hanno diritto di
voto tutti gli associati. Le delibere delle assemblee sono valide, a
maggioranza assoluta dei voti, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.
Art.18- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata
dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente del
Consiglio Direttivo.
Art.19- Il Consiglio Direttivo è formato
da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati. I
componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio
elegge nel suo seno il Presidente. La convocazione del Consiglio direttivo, a
cura del suo Presidente, è fatta a mezzo lettera, e-mail, fax, telegramma o
altro mezzo idoneo da inviare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le
sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio
Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro, al Consiglio:
a) nominare,
al suo interno, un Presidente ed un Vicepresidente;
b) curare
l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) redigere
il rendiconto economico- finanziario;
d) compilare
i regolamenti interni;
e) stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
f)
deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli
associati;
g) nominare
i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si
articola la vita dell'associazione;
h) compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell'Associazione.
Il Consiglio
può delegare il presidente su uno o più dei punti precedenti.
Art.20- In caso di mancanza di uno o più
componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con
deliberazione approvata anche del Collegio dei revisori dei conti. Se viene
meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art.21- Il Presidente del Consiglio
Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di
assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente.
Art.22- Il Collegio dei Revisori dei
Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due
supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.
Art.23- Il
Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione
dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle
scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle
riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove
presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto
economico-finanziario.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art.24- Oltre la regolare tenuta dei libri sociali, deve essere
assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o
rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale,
devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Scioglimento
Art.25- In caso di
scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del
patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più
liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.
Art.26- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato col
voto in Assemblea dei soci con il quorum di voti favorevoli più elevato tra i
quattro quinti dei presenti e la maggioranza degli iscritti. Esperita la
liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad enti ed associazioni con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 27- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente
statuto, valgono le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigente.
Approvato il 11 Novembre 2001
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