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STATUTO "CENTRO SPORTIVO OLMO"

 

 

Denominazione e sede

ART. 1 - E' costituita, con sede in Bellizzi, alla via Olmo n.20, una associazione culturale sportiva, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, denominata "Centro Sportivo Olmo".

Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva ed ad organismi aderenti al C.O.N.I..

 

Scopo-Oggetto

ART.2- L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi.
L'Associazione direttamente e/o attraverso la sua organizzazione persegue le seguenti finalità:
a) sviluppare e promuovere attività artistiche e sportive;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibite a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

c) organizzare attività finalizzate alla piena espressione dei più diversi linguaggi del corpo, anche in forma artistica;

d) organizzare e partecipare a manifestazioni, gare e concorsi a carattere divulgativo e/o agonistico;

e) indire corsi di avviamento, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

f) attivare rapporti e sottoscrivere convezioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzate, nonché collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative artistiche e sportive;

g) sostenere e collaborare con enti e privati aventi obiettivi e scopi che collimino con quelli dell'associazione;

h) richiedere ed accettare finanziamenti e contributi ed, in generale, compiere tutti gli opportuni adempimenti per ottenere agevolazioni da Enti pubblici;

i) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

l) allestire e gestire bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;

m) promuovere e costituire Associazione sportive associate a cui demandare, nelle forme previste dal presente statuto, la gestione delle singole discipline sportive nelle quali l'associazione è impegnata.

 Inoltre l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.

Inoltre l'associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.

L'associazione può svolgere la propria attività attraverso filiali operative dislocate su tutto il territorio nazionale e all'estero.

 

Soci

Art.3- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art.4- Potranno divenire soci tutti coloro che ne facciano richiesta senza distinzione di sesso, età, religione, nazionalità o altro.

Gli interessati dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta su appositi modelli.

L'acquisizione della qualità di socio è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed è formalizzata con il rilascio della tessera.

La domanda di ammissione presentata dal minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

E', comunque, esclusa, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6- La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, se maggiore di età, nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche nelle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Art.7- I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

E' facoltà del Consiglio Direttivo fissare quote aggiuntive per taluni "servizi a domanda" riservati ai soli soci che ne facciano richiesta.

 

Recesso ed esclusione

Art.8- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.9- L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)      che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

b)      che si renda moroso nel versamento del contributo associativo;

c)      che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d)       che, in qualunque modo, arrechi danno, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art.10- I soci recedenti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

Capitale ed esercizio sociale

Art.11- Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.12- L'esercizio sociale va dal 1 Ottobre al 30 settembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dalla stessa entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

Organi dell'Associazione

Art.13- Sono organi dell'Associazione:

a)      L'Assemblea dei soci;

b)      Il Consiglio Direttivo;

c)      Il Collegio dei Revisori dei Conti, solo se previsto da una deliberazione assembleare.

Art. 14- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art.15- L'assemblea ordinaria:

a)      approva il rendiconto economico-finanziario;

b)      procede alla nomina delle cariche sociali;

c)      delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)      approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, allorquando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta – con indicazione delle materie da trattare – dal Collegio dei revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. Le delibere assembleari, tra cui quelle relative all'approvazione del rendiconto, vanno pubblicizzate tramite affissione del verbale di approvazione presso i locali della sede sociali entro otto giorni dalla data dell'assemblea e per un periodo non inferiore a sette giorni.

Art.16- L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con nomina dei liquidatori.

Art 17- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Art.18- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.19- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente. La convocazione del Consiglio direttivo, a cura del suo Presidente, è fatta a mezzo lettera, e-mail, fax, telegramma o altro mezzo idoneo da inviare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, al Consiglio:

a)      nominare, al suo interno, un Presidente ed un Vicepresidente;

b)      curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

c)      redigere il rendiconto economico- finanziario;

d)      compilare i regolamenti interni;

e)      stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f)        deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

g)      nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'associazione;

h)      compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare il presidente su uno o più dei punti precedenti.

Art.20- In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche del Collegio dei revisori dei conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.21- Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art.22- Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.

Art.23- Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art.24- Oltre la regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

Scioglimento

 Art.25- In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Art.26- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato col voto in Assemblea dei soci con il quorum di voti favorevoli più elevato tra i quattro quinti dei presenti e la maggioranza degli iscritti. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad enti ed associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigente.

Approvato il 11 Novembre 2001

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